Regolamento

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 39 DEL 20/1/1988
TITOLO I - FINALITA’ E COMPITI

ART. 1
L’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, a norma della L.R. n.17 del 19 Aprile 1985, con il presente regolamento fissa i principi per l’organizzazione del servizio bibliotecario comunale, articolato su:
• la Biblioteca “DE NAVA” che garantisce nella sua continuità e generalità la cultura italiana, e per quanto possibile quella straniera, con l’acquisizione delle opere che ne sono espressione;
• la Biblioteca CENTRO RETE per i servizi di alimentazione e coordinamento del sistema bibliotecario urbano, alla quale fanno capo perché ad essa direttamente collegate le strutture per i servizi della pubblica lettura operanti ed altre quali l’Amministrazione assegna i materiali provenienti dagli ex centri di cui all’art.47 del D.P.R.n.616/1977 e secondo quanto determinato dall’art. 23 della legge Regionale n.17/ 1985.
 

ART. 2
La biblioteca si propone come obiettivo fondamentale di:

a) diffondere l’informazione e la documentazione in tutti i settori della conoscenza per tutti i cittadini, nel rispetto della pluralità delle opinioni;
b) concorrere all’effettiva attuazione del diritto all’istruzione ed alla cultura;
c) favorire l’aggiornamento tecnico-professionale quale processo culturale autonomo e permanente di ciascun cittadino, per migliorare la propria condizione economica e per contribuire al progresso generale della società.

Per il perseguimento di tali obiettivi la Biblioteca assume i
seguenti compiti:
a) raccogliere ed ordinare libri ed altri materiali di informazione e di comunicazione delle idee e garantirne la tutela ed il godimento pubblico;
b) promuovere l’uso delle raccolte attraverso i servizi di lettura a prestito, di informazione e guida alla lettura;
c) organizzare attività di animazione culturale (mostre, conferenze, proiezioni esecuzioni musicali, ecc.) anche in collaborazione con altri Enti ed Associazioni Culturali locali;
d) formare una sezione locale quale centro di documentazione della storia e della realtà economico-sociale del territorio;
e) istituire una sezione per i ragazzi, in collaborazione con gli organismi scolastici, al fi ne di rendere effettive le possibilità di sviluppo culturale autonomo, secondo il dettato della Legge istitutiva dell’istruzione media obbligatoria.

ART. 3
La Biblioteca Comunale “DE NAVA” e la Biblioteca CENTRO RETE dispongono distintamente, e per ciascuna degli stanziamenti annui iscritti in appositi capitoli del bilancio. La Regione, sulla base di progetti di sviluppo dei servizi, potrà intervenire con fi nanziamenti integrativi.

ART. 4
L’uso pubblico della Biblioteca è gratuito.


TITOLO II - IL GOVERNO DELLA BIBLIOTECA

ART. 5
La Biblioteca Comunale “DE NAVA” è amministrata dall’Amministrazione Comunale ed è diretta dal DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA cui spetta, tra l’altro, la responsabilità dell’organizzazione di tutti i servizi bibliotecari della Città; La Biblioteca CENTRO RETE è amministrata dall’Amministrazione Comunale ed è diretta da un Consigliere.
Le strutture per i servizi di pubblica lettura operanti nei quartieri sono affi date a Bibliotecari, coordinati nelle attività e nell’espletamento dei servizi dal Bibliotecario responsabile del CENTRO RETE.

ART. 6
(omissis)

ART. 7
(omissis)

ART. 8
Spetta all’Amministrazione Comunale:
a) Curare che i necessari stanziamenti a bilancio corrispondano alle effettive esigenze della cittadinanza in rapporto ai servizi espletati dalla Biblioteca;
b) Curare che i piani predisposti dal Comitato di Gestione, una volta trasferiti in deliberazioni della Giunta Comunale rese esecutive, trovino sollecito puntuale adempimento;
c) Verifi care che le modalità di organizzazione e funzionamento della biblioteca corrispondano ai criteri di una moderna gestione biblioteconomica;
d) Chiedere per necessità particolari la consulenza dell’Associazione Italiana Biblioteche e l’intervento del Servizio Regionale per i Beni Librari.

TITOLO III - IL PERSONALE

ART. 9
Per quanto riguarda il personale, sarà utilizzato quello previsto dal Piano Generale di ristrutturazione, approvato con Delibera del C.C. 97/1982.

ART. 10
Sono compiti del Dirigente Unità Operativa:
a) Esercitare le funzioni scientifi che, tecniche ed organizzative inerenti l’attività della Biblioteca;
b) Coordinare a livello tecnico l’attività di eventuali Unità Operative;
c) Progettare, controllare e, ove necessario, eseguire il trattamento dell’informazione: catalogazione, classificazione, soggettazione;
d) Curare l’incremento, la valorizzazione e l’ordinamento delle raccolte bibliografi che, in collaborazione con altre eventuali professionalità specifi che operanti nell’Istituto;
e) Partecipare, nel Comitato di Gestione, alla defi nizione delle linee programmatiche per la ripartizione ed utilizzazione dei fondi, per le modifi che delle strutture organizzative;
f) Vigilare sull’integrità e sulla buona conservazione del materiale librario ed audiovisuale, di eventuali oggetti di carattere storico ed artistico, degli arredi;
g) Dare attuazione al programma di attività di animazione culturale;
h) Predisporre la relazione tecnico/statistica annuale sul funzionamento della Biblioteca e presentarla al Comitato di Gestione;
i) Tenere i contatti con l’Amministrazione Comunale, con gli Istituti Scolastici, con gli Enti e le associazioni Culturali operanti nel territorio comunale, con il Servizio Regionale per i Beni Librari, con il Centro biblioteconomico provinciale, con il sistema biblioteconomico territoriale;
j) Rappresentare, in qualità di responsabile tecnico, la Biblioteca Comunale in seno all’Associazione Italiana Biblioteche;
k) Fare osservare le norme contenute nel presente Regolamento.

ART. 11
Sono compiti del bibliotecario:
a) Provvedere alla descrizione del documento nelle operazioni relative all’inventariazione, catalogazione, classificazione soggettazione, anche con il ricorso all’elaborazione dei dati;
b) Curare l’organizzazione e la manutenzione dei cataloghi;
c) Effettuare ricerche bibliografi che per la valorizzazione delle raccolte e l’orientamento degli utenti;
d) Provvedere al servizio del prestito e dare assistenza intellettuale agli utenti;
e) Assicurare l’ordinato svolgimento di tutte le attività tecniche e di servizio al pubblico della Sezione eventualmente affi datagli (Sez. locale, Sez. periodici, Sez. ragazzi ecc.);
f) Provvedere alla raccolta di dati per l’elaborazione delle sintesi statistiche sull’uso pubblico della biblioteca (lettore ed utenti);
g) Collaborare, anche con l’utilizzazione di strumenti (hardware e software) allo svolgimento di programmi di animazione culturale e di sperimentazione di metodologia e tecnologie educative, anche ai fi ni della propria qualifi cazione ed aggiornamento professionale.

ART. 12
Spetta al personale inquadrato nel 4° livello retributivo (D.P.R. 810) disimpegnare i lavori:
a) di ordinamento e conservazione dell’archivio della corrispondenza;
b) di riproduzione delle schede e dattilografici in genere;
c) di funzionamento delle attrezzature audiovisuali e riprografiche;
d) di prelievo e ricollocazione del materiale bibliografico ed audiovisuale; Il predetto personale svolge le mansioni subordinate ai servizi tecnici e collabora per lo svolgimento di attività culturali.

ART. 13
Spetta all’usciere inserviente:
a) sorvegliare l’ingresso, gli ambienti comuni, le sale aperte al pubblico;
b) prelevare e ricollocare il materiale bibliografi co ed audiovisuale;
c) assicurare l’ordine e la spolveratura negli uffici, nelle sale di lettura, nei magazzini librari;
d) di provvedere al servizio della posta e delle commissioni;

ART. 14
Al fine di assicurare il buon funzionamento della Biblioteca, tutto il personale è tenuto a svolgere gli incarichi che saranno assegnati in caso di necessità dal Dirigente Unità Operativa nel rispetto della professionalità e della capacità di ciascuno.

TITOLO IV - ORDINAMENTO INTERNO

ART. 15
Tutto il patrimonio bibliografi co ed audiovisuale, gli oggetti di interesse artistico, storico e scientifi co, i mobili e le attrezzature esistenti nella Biblioteca, sono affi dati per la custodia e la conservazione al Direttore.

ART. 16
Tutti i mobili, le attrezzature audiovisuali e riprografi che, gli oggetti di interesse artistico, storico e scientifico, saranno descritti in distinti registri inventari;

ART. 17
Qualsiasi unità di materiale librario che entra in Biblioteca deve essere iscritta nel registro cronologico di entrata, ove è contrassegnata da un numero progressivo. L’indicazione di appartenenza alla Biblioteca va eseguita mediante bollo impresso sul quarto inferiore destro del frontespizio, su alcune pagine determinate all’interno ed alla fine del testo dove va anche riportato il numero progressivo di registrazione. Per i periodici il numero di ingresso verrà assegnato al primo fascicolo di ogni annata.

ART. 18
La Biblioteca deve possedere:
a) il catalogo alfabetico per autori;
b) il catalogo sistematico;
c) il catalogo per soggetti;
d) il catalogo alfabetico per titolo dei periodici;
e) cataloghi speciali per manoscritti, incunaboli, libri rari e di pregio.

ART. 19
La Biblioteca curerà, inoltre, di tenere costantemente aggiornati:
a) l’inventario topografi co di tutte le opere possedute;
b) inventari topografi ci speciali per gli oggetti d’interesse artistico, storico, scientifico;
c) l’inventario topografi co dei mobili e delle attrezzature
.

ART. 20
Per la descrizione delle opere moderne a stampa su scheda del formato internazionale, saranno osservate le Regole Italiane di catalogazione per autore (RICA) e le indicazioni del Servizio bibliografico nazionale (SEN), per l’ordinamento sistematico saranno adottate le tavole della classificazione decimale Dewey (CDD).86
Per il catalogo unico Regionale seguirà le disposizioni del Servizio Regionale per i Beni Librari.

ART. 21
Alla spolveratura dei libri ed alla pulizia delle scaffalature, si provvederà ogni anno seguendo il criterio che sarà stabilito dal Direttore sulla base di oggettive necessità. In occasione di detti lavori di pulizia si provvederà, sulla scorta degli inventari, al riscontro ed al controllo del patrimonio librario.
La revisione generale dovrà, comunque, essere compiuta nell’arco di tre anni. Il Dirigente Unità Operativa redigerà, di volta in volta, e per sezioni, atto verbale dei lavori eseguiti e dei riscontri effettuati, e del risultato di essi darà comunicazione al Comitato di Gestione.

TITOLO V - SERVIZIO PUBBLICO

ART. 22
Il calendario di apertura e chiusura della biblioteca è quello vigente per i pubblici uffici.
La Biblioteca sarà chiusa al pubblico per una settimana in primavera, per consentire le operazioni di spolveratura e revisione, ed in estate per tre settimane (agosto) per le ferie del personale e per eventuale pulizia generale e disinfestazione dei locali. L’orario di servizio al pubblico, per almeno trenta ore settimanali, potrà essere articolato in cinque giorni con tre rientri pomeridiani.

ART. 23
La Biblioteca disporrà di almeno una sala di consultazione e lettura per opere generali, di una sala per i periodici e la Sezione di storia locale, di una sala per la Sezione destinata ai ragazzi sino ai 14 anni.

ART. 24
Chiunque può avere accesso alla Biblioteca ed usufruire dei suoi servizi.
La consultazione del materiale raro e di pregio dovrà, però, essere autorizzata dal Dirigente.
I ragazzi sono liberamente ammessi alla consultazione del materiale ordinato ed esposto nell’apposita sezione.

ART. 25
Per la consultazione di libri, periodici ed altro materiale, il lettore è tenuto a formulare richiesta su appositi moduli.

ART. 26
Ogni lettore per essere ammesso al servizio del prestito, dovrà farne apposita richiesta, corredata da un certificato di residenza. La tessera è indispensabile per ottenere un libro in prestito. Tutte le tessere, per fi ni statistici, scadono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 27
Il servizio del prestito per lettura a domicilio è organizzato a mezzo di schede mobili. Ogni opera ammessa al prestito avrà a corredo, in apposita tasca all’interno della copertina, una scheda sulla quale, in successione, saranno riportati il titolo, l’autore, la classificazione topografica, il numero d’ingresso, nonché, su apposite finche, il cognome e nome del lettore, la data del prestito e quella dell’effettiva restituzione dell’opera.
Questa scheda consentirà di sapere se un libro, del quale si conosce il titolo, è in prestito fuori dalla Biblioteca, chi lo trattiene, quando sarà restituito, di quanti libri e di che genere è concesso il prestito.
Per ogni lettore sarà compilata una scheda con i dati riportati dalla tessera di ammissione al prestito, sulla quale di volta in volta, nei righi susseguenti, si segneranno l’autore, il titolo, la classifi cazione, la data del prestito e della restituzione delle opere concesse in prestito. Il lettore, a conferma dell’opera ottenuta in prestito dalla Biblioteca, apporrà la propria fi rma sul medesimo rigo dove il libro è identifi cato. Questa scheda consentirà di sapere chi sono gli utenti che usufruiscono del prestito, il tempo di lettura, gli interessi specifici.
Le due schede, delle opere concesse in prestito e dei lettori ammessi al prestito, saranno utilizzate per la compilazione delle tavole statistiche sui servizi della biblioteca per la relazione tecnica annuale.
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ART. 28
È escluso dal prestito per lettura a domicilio il materiale di consultazione, le opere rare e di pregio, il materiale delle Sezioni speciali, i periodici ed eventuali fondi segnalati dal Direttore.

ART. 29
Non si concedono in prestito più di due volumi per volta. La durata del prestito è di trenta giorni e può essere prorogato per una volta purchè l’opera prestata non sia stata richiesta da altri.

ART. 30
Il prestito è concesso a titolo personale. Nel caso di smarrimento o danneggiamento il lettore è obbligato a sostituire l’opera smarrita con altra integra della stessa edizione o, nell’impossibilità di procurarla, versare alla Biblioteca la somma equivalente al valore venale corrente dell’opera.

ART. 31
Il prestito interbibliotecario è consentito con l’osservanza delle garanzie e limitazioni richieste dalla rarità e dallo stato di conservazione delle opere.

ART. 32
È possibile chiedere in consultazione opere e stampe possedute da altre biblioteche. Il richiedente dovrà sostenere ogni spesa di spedizione ed assicurazione inerente al trasferimento dell’opera richiesta.

TITOLO VI - SEZIONI SPECIALI

ART. 33
Ove la Biblioteca possieda manoscritti, autografi , incunaboli, libri rari e di pregio, incisioni e stampe, questi devono essere collocati nella sezione chiusa, a scaffali chiusi.

ART. 34
Solo il Dirigente o, per delega, un impiegato responsabile detiene le chiavi della Sezione e provvede direttamente alle operazioni dell’ordinamento interno e dell’uso pubblico.

ART. 35
Tutto il materiale della Sezione chiusa deve essere accuratamente descritto in cataloghi speciali a volume, distinti secondo il genere: manoscritti rari, stampe ecc. Per esso devono essere osservate le norme di catalogazione nazionale e gli indirizzi del servizio regionale per i beni librari.

ART. 36
Le opere che interessano gli studi di storia locale devono essere collocate nella Sezione della storia locale a scaffali chiusi. La Sezione locale è dotata di un apposito inventario topografi co e di due cataloghi speciali: alfabetico e per soggetti. Tutte le schede fi gurano per copia anche al catalogo generale alfabetico.
Le opere collocate nella Sezione di storia locale sono escluse dal prestito, fatta eccezione per quelle opere di cui si possiede altra copia.

ART. 37
La Sezione del materiale periodico comprende tutto il materiale a pubblicazione periodica: giornali, riviste, atti accademici, annuari e mensili. Tutto il materiale in corso è registrato sugli appositi schedoni
amministrativi per il controllo dei fascicoli eventualmente non pervenuti. La Biblioteca curerà di avere costantemente aggiornati il catalogo dei periodici per titoli e quello per materia e provvederà allo spogio degli articoli. Il materiale periodico è escluso dal prestito.

ART. 38
Tutto il materiale della Sezione ragazzi è contrassegnato dalla sigla R (ragazzi) ed è collocato a scaffali aperti. È classifi cato adottando uno schema semplifi cato delle tavole Dewey.
Le schede sono ordinate in: catalogo per autori, per materia, (sistematico) per titoli. Il responsabile della Sezione ragazzi cura la formazione e la tenuta dello schedario e degli iscritti al prestito nelle stesse forme adottate per gli adulti e rilascia ai richiedenti la tessera del prestito; svolge il servizio del prestito agli adulti, cura l’organizzazione e lo svolgimento di attività di animazione culturale.
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ART. 39
Gli adulti che abbiano interesse per la letteratura giovanile, più in generale, per l’editoria rivolta ai ragazzi, possono iscriversi al prestito presso la Sezione ragazzi.

ACCESSO ALLE SALE STUDIO E CONSULTAZIONE
• La consultazione e la lettura del materiale bibliografico ed emerografico è libera e gratuita;
• Nelle sale di consultazione e di lettura si può accedere:
AL MATTINO: da lunedì a venerdì: dalle ore 8,30 alle 12,30;
NEL POMERIGGIO: lunedì e mercoledì: dalle ore 15 alle 18,15; giovedì: dalle ore 15 alle 17,15.
• La richiesta di prelievo opere può essere fatta fi no a 30 (trenta) minuti prima della chiusura.
• Anche il servizio prestito librario e il servizio autogestito di fotocopiatura documenti funzionano sino a mezzora prima dell’orario di chiusura al pubblico.
• L’utente, prima di procedere a qualsivoglia richiesta bibliografica ed emerografi ca, deve compilare l’apposita “carta d’entrata”, trascrivendo anche gli estremi del proprio documento di riconoscimento.
• I cataloghi e le opere presenti nella “Sala di Consultazione” (codici, enciclopedie, dizionari, ecc.) sono liberamente consultabili dagli utenti, così come nelle altre sale di lettura dove si trovano i libri a scaffale aperto.
• Di tutte le opere da prelevare dai magazzini librari non possono essere richiesti più di tre volumi per volta.
• Per ogni volume richiesto occorre compilare il modulo per il prelievo delle opere (modello in triplice copia e su carta chimica), segnando la data, la collocazione, l’autore, il titolo (anche abbreviato) e le generalità dell’utente.
• La richiesta deve essere consegnata al personale addetto che provvederà ad inoltrarla al magazzino e/o alla sezione competente.
• La Direzione, al fi ne di salvaguardare la conservazione di alcuni documenti e libri rari, può vietarne la consultazione e/o la fotoriproduzione. SONO COMUNQUE VIETATE LE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI E DELLE OPERE ANTECEDENTI IL XIX SECOLO. In ogni caso l’utente è tenuto al rispetto delle norme vigenti sul diritto d’autore e deve attenersi alle limitazioni imposte dalla Legge n. 248 del 18/8/ 2000.
• E’ VIETATA QUALSIASI AZIONE CHE POSSA PREGIUDICARE L’INTEGRITA’ E LA BUONA CONSERVAZIONE DELLE OPERE.
• Lo studioso, che utilizza i documenti del “fondo manoscritti” per un’eventuale pubblicazione o tesi di laurea, è tenuto a citare la fonte ed a consegnare una copia del lavoro alla Biblioteca “De Nava”, stabilendo le condizioni d’uso.
• Nelle sale è prescritto il silenzio assoluto ed è vietata qualsiasi azione (compreso l’uso del telefonino) che possa infastidire gli altri studiosi.
• Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si richiamano le norme in vigore per le Biblioteche statali e il Regolamento per le biblioteche comunali di Reggio Calabria (approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 20/1/1988).

MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL PRESTITO LIBRARIO

1. Iscrizione al servizio di prestito
I requisiti per l’iscrizione al prestito a domicilio sono i seguenti:
a) avere compiuto il 18° anno di età;
b) essere residenti nell’ambito della Provincia di Reggio Calabria;
c) essere in possesso della tessera di ammissione al prestito, la cui validità è compresa tra gennaio e dicembre di ogni anno.

2. Costo tessera annuale
L’iscrizione, il cui effetto è immediato, avviene dietro presentazione di un documento di identità ed il pagamento di 6,20.La tessera, rilasciata al momento dell’iscrizione è strettamente personale e deve essere presentata ogni qualvolta si richiede la registrazione, la prenotazione o il rinnovo di un prestito.

3. Materiali ammessi ed esclusi dal prestito
Tutti i libri delle biblioteche del sistema comunale sono ammessi al prestito. Fanno eccezione i periodici, i CD ROM, i documenti della sezione manoscritti, i compact disk musicali e i volumi della “Sezione Calabria” in unico esemplare. Sono inoltre esclusi dal prestito i volumi stampati anteriormente al 1956, gli opuscoli, le stampe, i disegni, le fotografi e, i fogli sciolti se non allegati ai volumi; i volumi rari e di pregio e tutte le opere contrassegnate dai timbri “consultazione” e “consultazione sala lettura” (come, ad esempio, enciclopedie, dizionari, codici, ecc.).

4. Modalità del servizio di prestito
Ciascun iscritto può ottenere in prestito un massimo di 2 volumi. La durata massima del prestito è di 30 giorni. In circostanze particolari e in relazione ad alcune tipologie di documenti possono essere previste limitazioni, anche temporanee, delle quali le biblioteche daranno tempestiva comunicazione ai lettori. Ogni prestito può essere rinnovato una sola volta per ulteriori 15 giorni, purché lo si richieda prima della data di scadenza e il volume non sia stato nel frattempo prenotato da un altro lettore. Chi ha in carico prestiti scaduti non può rinnovarli né ottenerne altri fino a che non avrà regolarizzato la sua posizione.

5. Procedure per ritardata consegna e per il reintegro dei volumi non restituiti
La scadenza- del prestito è da considerare tassativa. In caso di ritardo superiore a 10 giorni, il lettore è sospeso dal servizio di prestito in tutte le biblioteche del sistema comunale per un periodo di 4 mesi. Trascorso tale periodo per la riammissione al prestito è previsto il pagamento di un rimborso spese di euro 5 con versamento sul c/c postale n. 287896, intestato al Comune di Reggio Calabria –Servizio Tesoreria, con la causale “riammissione al prestito librario”. I lettori controlleranno lo stato dei libri prima di ritirarli in prestito. Per i casi di deterioramento anche involontario o smarrimento, come pure di furto o danneggiamento da parte di terzi, è prevista la sostituzione con copia della stessa edizione o di edizione successiva purché corrispondente alla stessa veste editoriale (in brossura o rilegata). Se la pubblicazione non è più in commercio il rimborso a carico del lettore è calcolato moltiplicando il prezzo di copertina per un coefficiente pari a:
• 20 per i libri stampati dal 1956 al 1960
• 10 per i libri stampati dal 1961 al 1970
• 5 per i libri stampati dal 1971 al 1980
• 1,3 per i libri stampati dal 1981 al 1990
• 1,25 per i libri stampati dal 1991 ad oggi.

6. Prestito interbibliotecario
Gli iscritti al sistema bibliotecario comunale possono richiedere in prestito libri posseduti da altre biblioteche italiane e straniere che acconsentano alla reciprocità. Il pagamento degli oneri eventualmente imposti dalle biblioteche prestanti sarà effettuato direttamente dall’utente. L’invio di volumi richiesti in prestito, da altre biblioteche, sarà subordinato al pagamento di un rimborso spese di 5,00 da effettuare mediante versamento sul c/c postale n. 38355509, intestato al Comune di Reggio Calabria – Biblioteca Comunale specifi cando nella causale “per prestito librario interbibliotecario”. Anche in caso di prestito ad altra biblioteca si applicano le norme previste dall’articolo 5.